Per diventare Socio di “Clinamen – Ricerche Psicoanalitiche” occorre compilare il form in tutte le sue parti ed effettuare un bonifico di 60 euro su Banca Fideuram (Iban IT67B0329601601000067125672) intestato a “Clinamen – Ricerche Psicoanalitiche”.
L’iscrizione è gratuita per gli studenti universitari che saranno inseriti nell’elenco “Amici di Clinamen”.
L’iscrizione sarà confermata tramite e-mail
TITOLO I: COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art. 1 – A norma degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita un’Associazione culturale, senza fini di lucro, denominata Clinamen – Ricerche Psicoanalitiche con sede attualmente in Roma in Via degli Zingari 11 int. 10.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire, sopprimere e trasferire eventuali sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, sezioni anche distaccate, etc. su tutto il territorio nazionale.
Art. 2 – L’Associazione ha durata fino al 31.12.2070.
Art. 3 – L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, ed è amministrativamente indipendente, è diretta democraticamente attraverso gli organi sociali eletti dagli associati, ha lo scopo sociale di promuovere la conoscenza, la diffusione e l’approfondimento della psicoanalisi nonché organizzare seminari, convegni, incontri, attività editoriali e tutte quelle iniziative che possano contribuire al perseguimento dello scopo sociale.
TITOLO II: SOCI
Art. 4 – Possono aderire all’Associazione persone di ambo i sessi, religione e interessi culturali, politici etc. che abbiano raggiunto la maggiore età.
Le attività promosse dall’Associazione sono aperte a tutti i soci iscritti, in regola con la quota sociale.
I soci aderenti sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale decisa dall’Assemblea, all’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni.
Le quote sociali sono intrasmissibili sia in vita sia mortis causa.
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all’interno dell’associazione.
Tutti i soci godono al momento dell’ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. I soci in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione, nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra cui il Presidente dell’Associazione.
È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane fino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall’articolo 5 dello Statuto.
Art. 5 – La qualità di socio si perde per recesso, per morosità e per esclusione.
Il Consiglio direttivo, con deliberazione insindacabile, può escludere il socio il cui comportamento venga ritenuto in contrasto con i fini, i principi o l’ordinamento dell’Associazione. In caso di minore gravità, il Consiglio Direttivo può limitare la punizione alla sospensione del socio aderente.
Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell’Associazione, non ha alcun diritto sull’eventuale fondo patrimoniale.
TITOLO III: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 6 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Art. 7 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’art. 4 ed è ordinaria o straordinaria.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Ad essa sono sottoposti all’approvazione:
– il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio sociale;
– la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sull’attività dell’Associazione;
– la nomina del Consiglio Direttivo;
– l’entità della quota sociale annuale;
– gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo o i Soci, nel caso previsto al II comma del successivo art. 8, ritengano di sottoporle.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento anticipato dell’Associazione o sulla devoluzione del fondo patrimoniale.
Art. 8 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve deliberare la convocazione dell’Assemblea quando gliene sia fatta richiesta motivata, con l’indicazione dell’ordine del giorno proposto da almeno un quinto dei soci aventi diritto di intervenire all’Assemblea. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 9 – Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo con comunicazione affissa nella sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima della data stabilita dell’Assemblea.
Le Assemblee saranno valide sempre in unica convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti decorsa un’ora indicata nell’avviso di convocazione.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri. Ne fanno parte il Presidente, il Direttore Scientifico e tre Consiglieri. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Le cariche sono gratuite.
Art. 11 – Il Consiglio direttivo ha i più ampi poteri nella gestione organizzativa, amministrativa e scientifica dell’Associazione, può delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio stesso.
Art. 12 – Le sedute del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 13 – Il Presidente, il Direttore Scientifico e i Consiglieri vengono eletti all’interno del Consiglio Direttivo, restano in carica come il Consiglio che li ha nominati e sono rieleggibili.
Art. 14 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi. Al Presidente è conferita la firma sociale.
Art. 15 Uno dei membri del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in caso di assenza o impossibilità di svolgere le proprie funzioni.
Art. 16 – Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote annuali di associazione, da eventuali lasciti e contributi volontari e da contributi dei partecipanti per iniziative culturali o di studio.
Art. 17 – L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 18 – Modifiche al presente statuto potranno essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dei soci iscritti in Assemblea straordinaria.
Art. 19 – E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, e fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 20 – In caso di scioglimento dell’associazione deliberato dall’assemblea straordinaria il patrimonio esistente a tale data sarà preferibilmente devoluto ad altra associazione o ente con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità come previsto dall’art 3 comma 190 della legge 662/1996.
Art. 21 – Per quanto non espressamente concordato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.